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12 e 13 giugno 2005
Referendum per l'abrogazione parziale della
Legge 40 / 2004

Astenersi: la scelta migliore

La Legge 40 / 2004, approvata a larga maggioranza dal Parlamento Italiano il 19 febbraio 2004, ha posto fine, dopo un lungo e complesso iter parlamentare, al vuoto legislativo dell'ordinamento giuridico italiano in merito alle pratiche di fecondazione assistita.

I referendum del 12 e 13 giugno 2005 propongono, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge, di abrogarne il testo, traformandolo radicalmente rispetto agli intenti del legislatore.
 

Perché essere contrari all'abrogazione della Legge 40 / 2004?
La Legge 40 / 2004 non è "perfetta" ma, rispetto al precedente vuoto legislativo - e allo scenario che emergerebbe con le abrogazioni proposte dai quesiti referendari - presenta alcuni elementi fortemente positivi:
  • consente l'accesso alle tecniche procreative medicalmente assistite solo alle coppie infertili o sterili, limitando l'uso di queste tecniche mediche, potenzialmente rischiose per la salute del nascituro e della donna, ai casi in cui esse sono indispensabili alla procreazione
  • Tutela il concepito. L'ovulo fecondato, pur non esprimendo le capacità della persona adulta, ha inscritto in sé e in fase di attuazione il progetto che, se non interrotto da forze esterne, porta al completo manifestarsi della persona. Esso è perciò un essere umano, degno di tutela. La Legge 40 / 2004 impedisce che l'embrione sia soppresso arbitrariamente e deliberatamente nel suo processo di sviluppo o sia usato come materiale per la sperimentazione
  • Tutela la salute della donna. Il modo in cui la Legge 40 / 2004 disciplina l'applicazione delle tecniche mediche limita l'invasività della stimolazione ovarica (molto pericolosa per la salute della donna) rispetto alla prassi precedente all'entrata in vigore della legge
  • Vieta la diagnosi pre-impianto degli embrioni, che li sottopone a gravi rischi ed è finalizzata alla loro discriminazione e selezione eugenetica sulla base della loro salute (e forse, in futuro, di altre caratteristiche psico-fisiche)
  • Vieta la clonazione umana impedendo che si costruiscano esseri umani repliche di esistenti, sia per usarli (distruggendoli) per la sperimentazione sia per ipotetici futuribili tentativi di farli evolvere allo stato adulto
  • Vieta la fecondazione eterologa, che programma la nascita di esseri umani cui è deliberatamente negato il diritto elementare di conoscere i propri genitori biologici ed essere allevati da essi, come frutto del loro reciproco amore e della relazione di coppia
Perché astenersi dal voto?
L'astensione è, nel contesto della consultazione del 12 e 13 giugno, la modalità più efficace e coerente per esprimere la propria contrarietà all'abrogazine della Legge 40 / 2004. Infatti:
  • l'astensione dal votare una consultazione referendaria è prevista dalla costituzione (Costituzione italiana, art. 75) e perciò assolutamente legittima
  • chi si astiene dal voto, rinuncia al proprio diritto al voto (Costituzione italiana, art. 75) e rifiuta l’appello dei promotori del referendum, mostrando di ritenere che esso non sia utile a migliorare il testo della legge
  • chi si astiene dal voto, rinunciando al proprio diritto al voto (Costituzione italiana, art. 75), se lo fa coscientemente come scelta consapevole e organizzata, promuove una forma di «boicottaggio» nei confronti dei referendari (analoga ai «boicottaggi in difesa dei diritti dei più deboli» sovente proposti entro strutture di economia di mercato) e manifesta così due cose: (1) di voler far fallire l’operazione dei referendari attraverso il non raggiungimento del quorum e (2) di non approvare interamente la Legge 40/2004 (se la si approva, bisognerebbe votare “No”)
  • chi si astiene dal voto non approva e non difende esplicitamente la legge (che è distante in diversi punti dalla visione etica cristiana). Al contrario chi vota “No” si esprime favorevolmente alla legge, vincolando moralmente le istituzioni repubblicane, per un periodo di cinque anni, ad impedire qualsiasi altro referendum sullo stesso oggetto legislativo (art. 38 Legge 25 maggio 1970)
 
Documentazione
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