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Parte Terza
Organi dell'Associazione: articoli dal IX al XIV

Articolo 9: Organi dell'associazione
Gli organi sociali sono:
  1. l'Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente dell'associazione

Articolo 10: L'Assemblea dei soci
L'associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo sovrano. Hanno diritto di votare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo e delibera su altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o su quanto altro posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata per nuove elezioni, entro l'ultimo mese dell'esercizio sociale: il Consiglio Direttivo eletto in questa Assemblea entra in carica il primo giorno del nuovo esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria, inoltre, viene convocata per nuove elezioni in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica degli articoli del presente statuto, sulla revoca del mandato al Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori. Non è concessa la modificazione essenziale dell'articolo 3 di questo statuto: una volontà di modifica in tal senso comporterà l'automatico scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 11: Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente, di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avviene mediante affissione di avviso presso la sede legale dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e, entro lo stesso termine, deve essere comunicata agli associati a mezzo di posta, ovvero fax, ovvero posta elettronica. Nello stesso avviso dovrà essere indicata anche la seconda convocazione dell'Assemblea, la quale non potrà più avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione è predisposta dal Presidente e deve contenere la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea. L'Assemblea, comunque, si intende convocata presso la sede legale, salvo espressa indicazione di altro luogo, sempre in Diocesi di Novara.

Articolo 12: Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:
  1. in prima convocazione, con la metà più uno dei voti sociali, presenti o rappresentati
  2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti sociali, presenti o rappresentati
Le deliberazioni di tale Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:
  1. in caso di modificazioni allo statuto, in prima o seconda convocazione, con almeno i tre quarti dei voti sociali, presenti o rappresentati; in questo caso le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti sociali, presenti o rappresentati
  2. in caso di revoca del mandato al Consiglio Direttivo, in prima o seconda convocazione, con almeno i due terzi dei voti sociali, presenti o rappresentati; in questo caso le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti sociali espressi, presenti o rappresentati
  3. in caso di scioglimento dell'associazione, in prima o seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci; non è ammessa in questo caso la rappresentanza per delega. Allo scioglimento devono essere favorevoli almeno i tre quarti dei soci Nelle Assemblee, ordinarie o straordinarie, le votazioni avvengono, normalmente, per alzata di mano, tranne che nei casi in cui debbano essere deliberati provvedimenti nei confronti di uno o più soci o sia predisposto dal Consiglio Direttivo un regolamento che preveda altre modalità di voto. Per l'assunzione delle deliberazioni vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Dovrà essere tenuto un libro dei verbali delle Assemblee. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario oppure, in caso di sua assenza, da chi sarà designato dall'Assemblea all'inizio della seduta. I verbali delle Assemblee devono essere firmati da chi li redige e da chi presiede. In caso di Assemblee straordinarie, quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, si potrà richiedere la verbalizzazione della seduta da parte di un Notaio.

Articolo 13: Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza, è presieduta dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da chi sarà designato dall'Assemblea

Articolo 14: Rappresentanza nell'Assemblea di soci
Un socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché munito di delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta. Ogni associato non può rappresentare più di un altro socio. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee